(massima n. 1)
L'applicazione della sanzione sostitutiva di cui all'art. 77 della L. 24 novembre 1981, n. 689 non può costituire, di per sé, motivo di addebito della separazione al coniuge cui detta sanzione è stata irrogata, quando manchi la prova che il fatto che ha dato luogo all'applicazione della sanzione sostitutiva (nella specie, abbandono del tetto coniugale) abbia determinato la situazione di intollerabilità della convivenza.