(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, allorché nell'accordo tra le parti sia contenuto un errore materiale nella determinazione della pena concordata, non č consentito procedere, in sede di giudizio di legittimitā, a rettificazione della sentenza ex art. 619, comma secondo, c.p.p., in quanto l'errore stesso, non essendo contenuto nella sentenza, incide solo sull'atto negoziale da questa recepito per la congruitā delle sue conclusioni, e non per le valutazioni e i calcoli che ne stanno alla base. (Fattispecie, nella quale il ricorrente lamentava che, avendo egli raggiunto con il P.M. un accordo che prevedeva la pena-base di un anno di reclusione, con riduzione di un terzo per attenuanti generiche e di un ulteriore terzo per il rito, la pena era stata determinata in mesi cinque e giorni venti di reclusione, e non in mesi cinque e giorni dieci di reclusione).