(massima n. 1)
In tema di intercettazioni, l'esecuzione delle operazioni a notevole distanza di tempo dal decreto di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari non ne determina l'inutilizzabilitą, in quanto non si verte in tema di prove vietate e gli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. non prevedono un termine di inizio delle operazioni decorrente dall'autorizzazione. (Rigetta, Trib. Libertą Napoli, 19/12/2022)