(massima n. 1)
Il termine di cinque anni entro cui, ai sensi dell'art. 262, comma 3-bis, cod. proc. pen., le somme di denaro sottoposte a sequestro, qualora non confiscate né richieste in restituzione, sono devolute allo Stato, ha natura di termine di decadenza. (In motivazione la Corte ha aggiunto che solo in caso di tempestiva presentazione dell'istanza di restituzione, o comunque, di adozione, anche officiosa, di un provvedimento di dissequestro, per effetto dell'impedimento della decadenza, il diritto alla restituzione rimane assoggettato, ai sensi dell'art. 2967 cod. civ., al termine di prescrizione decennale previsto per l'indebito oggettivo). (Rigetta, Tribunale Cassino, 26/02/2019)