(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, le sentenze di proscioglimento relative a reati per i quali č prevista la citazione diretta a giudizio, a seguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, non sono appellabili dal pubblico ministero neanche nel caso in cui risultino emesse in esito a giudizio abbreviato, posto che la citata disposizione non limita l'inappellabilitā alle sole sentenze di proscioglimento pronunciate in dibattimento.