(massima n. 1)
L'efficacia ai fini di prova prevista dall'art. 238-bis cod. proc. pen. riguarda esclusivamente le sentenze penali, e, quindi, non anche le sentenze civili, né i lodi arbitrali, atti aventi natura giurisdizionale e sostitutiva delle sentenze civili, in quanto i due ordinamenti processuali adottano criteri asimmetrici nella valutazione della prova, fermo restando che, una volta acquisite, anche queste decisioni sono liberamente valutabili ai fini del giudizio penale. (Annulla in parte senza rinvio, Corte Appello Milano, 04/07/2024)