(massima n. 1)
Nel giudizio di legittimità è consentita l'acquisizione di una sentenza irrevocabile quando non sia stato possibile produrla nei precedenti gradi di giudizio, ma la stessa non può, tuttavia, essere oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., imponendosi l'annullamento con rinvio della pronuncia impugnata al fine di permettere una riconsiderazione nel merito del quadro probatorio, ferme restando le preclusioni processuali già maturate. (Fattispecie in cui la produzione innanzi alla Corte della sentenza assolutoria definitiva nei confronti di terzi era intesa a sollecitare la verifica della credibilità soggettiva di un collaboratore di giustizia, le cui propalazioni accusatorie erano state ritenute inattendibili nel procedimento definito e che aveva deposto, in quello pendente, su un dato d'accusa portante). (Annulla con rinvio, Corte Appello Reggio Calabria, 11/11/2021)