(massima n. 1)
In base al testo dell'art. 151 c.c., non sono configurabili due modelli di separazione, uno con addebito e l'altro senza addebito, bensì un'unica figura, in quanto l'eventuale richiesta di addebito all'altro coniuge non sposta l'indagine del giudice, basata pur sempre sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza o sul grave pregiudizio all'educazione dei figli, da valutarsi, in caso di richiesta di addebito, anche sotto il profilo della responsabilità di uno o di entrambi i coniugi. Ne consegue che non è ipotizzabile un preventivo accertamento degli elementi su cui si fonda la separazione (con immediata pronunzia della stessa) ed un successivo esame dell'eventuale addebito in sede di prosieguo, poiché una volta pronunziata la separazione è già intervenuta la decisione avente per contenuto lo stesso oggetto dalla cui valutazione dipende anche il giudizio sull'addebito.