(massima n. 1)
L'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c. incombe sul danneggiante assicurato per la responsabilitā civile anche nella conduzione della controversia promossa nei suoi confronti dal danneggiato (volta proprio a determinare l'an e il quantum del pregiudizio da risarcire) e l'adempimento del dovere di compiere quanto č possibile per evitare o diminuire il danno dev'essere esaminato in base al canone della diligenza del buon padre di famiglia in relazione alla difesa svolta rispetto alla pretesa risarcitoria, anche se l'attivitā di salvataggio non ha sortito buon esito.