(massima n. 1)
La cessione dei beni proposta con la istanza di concordato preventivo non si perfeziona già con il deposito di essa o — quantomeno — con il decreto di ammissione assecondato dalla pubblicità prevista dall'art. 166 della legge fallimentare, e neppure con la sentenza di omologazione del concordato, dovendosi invece l'istituto in questione ricondurre, sia pure con le caratteristiche proprie di un procedimento complesso ed articolato, alla figura generale della cessione dei beni ai creditori prevista dall'art. 1977 c.c., la quale si sostanzia in un mandato irrevocabile a gestire e liquidare i beni del debitore, senza alcuna efficacia traslativa alla proprietà, e con il quale si conferisce agli organi della procedura la legittimazione a disporre dei beni dell'imprenditore al fine di soddisfare il ceto creditorio.