(massima n. 1)
Le contrapposte richieste dei coniugi di addebitabilità della separazione all'altro coniuge formano oggetto di domande autonome aventi ciascuna un proprio petitum ed una autonoma causa petendi, ma al tempo stesso non sono alternative, ben potendo essere accolte entrambe, con conseguente addebito della separazione ad ognuno dei coniugi; ne consegue che, vigente l'art. 345, secondo comma c.p.c. nel testo antecedente alle modifiche introdotte con l'art. 52 della legge n. 353 del 1990, deve ritenersi «nuova», e perciò ammissibile in appello, la domanda di prova testimoniale avente ad oggetto una relazione extraconiugale del marito rispetto alla prova testimoniale assunta in primo grado e tendente a dimostrare l'inosservanza degli obblighi di assistenza familiare da parte della moglie, giacché trattasi di circostanze diverse e distinte, senza tuttavia essere neppure indirettamente contrapposte, atteso che la prova delle violazioni dei doveri coniugali addebitata alla moglie non è idonea a contrastare le violazioni addebitate al marito.