Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 20521 del 21 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La deroga all'art. 1899 c.c. sulla decorrenza della garanzia assicurativa dalle ore 24 del giorno della stipula del contratto deve risultare in modo certo e univoco da apposita clausola scritta. La retrodatazione della decorrenza del contratto, accettata con la sottoscrizione, implica l'accettazione di tutte le condizioni previste, inclusa la scadenza del contratto e la possibilitą di disdetta nei termini previsti, anche se sottoscritto in data successiva.

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