(massima n. 1)
La deroga all'art. 1899 c.c. sulla decorrenza della garanzia assicurativa dalle ore 24 del giorno della stipula del contratto deve risultare in modo certo e univoco da apposita clausola scritta. La retrodatazione della decorrenza del contratto, accettata con la sottoscrizione, implica l'accettazione di tutte le condizioni previste, inclusa la scadenza del contratto e la possibilitą di disdetta nei termini previsti, anche se sottoscritto in data successiva.