(massima n. 1)
L'esame diretto del corpo di reato, non costituendo incombente istruttorio come la ricognizione di cose ex art. 215 cod. proc. pen., può essere effettuato autonomamente dal giudice in camera di consiglio, senza contraddittorio con la difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione nella quale, in ragione della diretta conoscenza del bene acquisita in camera di consiglio, era stato trasfuso in motivazione il giudizio sul grado di falsificazione di borse contraffatte formulato in assenza di contradditorio, sul rilievo che il difensore ben poteva chiedere la visione del corpo del reato o l'esperimento di accertamenti sulle caratteristiche del prodotto). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Milano, 13/06/2023)