Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8740 del 24 novembre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricognizione personale, la mancata visione, dal vivo, in fotografia o su altro supporto rappresentativo, della persona da riconoscere nel tempo compreso tra il momento di verificazione del fatto cui attiene il riconoscimento e quello del compimento di tale atto investigativo non costituisce condizione necessaria ai fini di garantire la genuinitą della prova. (Rigetta, Corte Appello Messina, 09/11/2020)

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