(massima n. 1)
In tema di ricognizione personale, la mancata visione, dal vivo, in fotografia o su altro supporto rappresentativo, della persona da riconoscere nel tempo compreso tra il momento di verificazione del fatto cui attiene il riconoscimento e quello del compimento di tale atto investigativo non costituisce condizione necessaria ai fini di garantire la genuinitą della prova. (Rigetta, Corte Appello Messina, 09/11/2020)