(massima n. 1)
In tema di ricognizione personale, l'inosservanza delle formalitą previste dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen., relative alla partecipazione di persone il pił possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione, al fine di garantire la genuinitą e l'attendibilitą della prova, non costituisce causa di nullitą o inutilizzabilitą dell'atto. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Firenze, 17/12/2020)