Cassazione penale Sez. II sentenza n. 35425 del 13 luglio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricognizione personale, l'inosservanza delle formalitą previste dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen., relative alla partecipazione di persone il pił possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione, al fine di garantire la genuinitą e l'attendibilitą della prova, non costituisce causa di nullitą o inutilizzabilitą dell'atto. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Firenze, 17/12/2020)

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