(massima n. 1)
Non č nulla né inutilizzabile la ricognizione personale compiuta dalla persona chiamata, nel corso delle indagini preliminari, ad eseguire (una o pił volte) l'individuazione fotografica, in quanto non vietata da alcuna norma di legge. (Annulla con rinvio, Corte Appello Genova, 02/10/2020)