(massima n. 1)
In tema di ricognizione di persone, č possibile procedere all'esperimento anche nel caso in cui colui che deve effettuare il riconoscimento abbia giā visto in fotografia il soggetto da riconoscere, in quanto gli accertamenti di cui all'art. 213 cod. proc. pen. sono previsti al solo fine di verificare se sussistano circostanze che possano influire sull'attendibilitā della prova.(Conf., Sez. 6, n. 4374 del 1973, Rv. 124189). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Ancona, 13/02/2020)