(massima n. 1)
In tema di transazione — la quale, salvo che abbia ad oggetto uno dei rapporti considerati dall'art. 1350, n. 12, c.c., esige la forma scritta solo ad probationem (con la conseguenza che la prova dell'accordo transattivo può essere data non solo dalla confessione o dal giuramento ma anche da scritti che facciano riferimento a tale accordo) — la norma dell'art. 1972, secondo comma, c.c., che considera la nullità del titolo come causa di nullità della transazione solo se essa non era conosciuta da chi ha transatto, non può essere invocata da chi con la transazione stessa abbia posto fine ad una controversia vertente proprio sull'eccepita nullità del titolo.