(massima n. 1)
L'imputato che, nel corso del suo esame, riferisca circostanze di fatto confidategli da terzi relativi a profili di altrui responsabilitą va equiparato - in virtł di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 209 cod. proc. pen. - all'imputato di procedimento connesso, di cui all'art. 210 cod. proc. pen., con conseguente applicazione delle regole di cui all'art. 195 cod. proc. pen. (Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Palermo, 29/04/2010)