(massima n. 1)
L'art. 1972, comma 1, c.c. sancisce la nullitą della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un contratto nullo per illiceitą della causa o del motivo comune ad entrambe le parti e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c.