(massima n. 1)
Mentre, ai sensi del comma 2 dell'art. 1972 c.c., la transazione fatta relativamente ad un titolo nullo è annullabile e la relativa richiesta è rimessa esclusivamente alla parte che ignorava la causa di nullità del titolo, la nullità o l'inesistenza, o comunque l'esaurimento del preesistente titolo rimasto invece incontroverso e fuori della transazione (cosiddetta transazione «non novativa»), invece determinano, indipendentemente da ogni impugnativa, automaticamente l'inutilità della transazione.