Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1059 del 3 ottobre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di indagini preliminari, le forme e le garanzie procedimentali previste dall'art. 360 cod. proc. pen. non trovano applicazione in relazione all'attivitā di raccolta o di prelievo dei dati pertinenti al reato, ma solo in relazione all'accertamento tecnico su quei dati, se ed in quanto qualificabile di per sé come irripetibile. (Fattispecie relativa a prelievi ematici effettuati "post mortem" sui cadaveri delle vittime).

(massima n. 2)

L'accertamento tecnico irripetibile, che impone di assolvere agli adempimenti richiesti dall'art. 360 cod. proc. pen., č solo quello che, in forza di una valutazione "ex ante", e sulla base di una ragionevole prevedibilitā, sia causa di alterazione della cosa, del luogo o della persona sottoposta all'esame medesimo. (Fattispecie relativa all'esame svolto sui campioni ematici prelevati "post mortem" dai cadaveri delle vittime, ritenuto dalla Corte accertamento ripetibile).

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