(massima n. 2)
L'accertamento tecnico irripetibile, che impone di assolvere agli adempimenti richiesti dall'art. 360 cod. proc. pen., č solo quello che, in forza di una valutazione "ex ante", e sulla base di una ragionevole prevedibilitā, sia causa di alterazione della cosa, del luogo o della persona sottoposta all'esame medesimo. (Fattispecie relativa all'esame svolto sui campioni ematici prelevati "post mortem" dai cadaveri delle vittime, ritenuto dalla Corte accertamento ripetibile).