(massima n. 1)
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'accertamento del tasso alcolemico, effettuato sul prelievo ematico giā eseguito dalla struttura ospedaliera, č valido e utilizzabile, se l'avviso all'indagato della facoltā di farsi assistere dal difensore di fiducia, di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., č stato formalizzato prima dello svolgimento delle analisi del sangue, anche se dopo la materiale effettuazione del prelievo, dovendosi considerare atto irripetibile il risultato dell'accertamento e non il prelievo in sé.