(massima n. 1)
In tema di prova testimoniale, non ogni patologia psichiatrica o cerebrale determina l'incapacitą a testimoniare, essendo necessario accertare, in concreto, che la riscontrata patologia sia idonea a rendere il teste incapace di comprendere il senso delle domande postegli, di discernerne in modo cosciente e critico il contenuto onde articolare coerenti risposte e di avere sufficiente capacitą mnemonica in ordine ai fatti oggetto della deposizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, in assenza di dati logico-fattuali e scientifici valevoli a chiarire l'effettiva compromissione delle funzioni cognitive e mnemoniche del teste, ne fosse necessario l'accertamento attraverso apposita perizia). (Annulla ai soli effetti civili, Corte Appello Messina, 27/06/2022)