(massima n. 1)
Ai fini dell'addebitabilitą della separazione, il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista, pertanto, un nesso di causalitą tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilitą della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione. Il giudice, inoltre, nel valutare il comportamento riprovevole del coniuge, non potrą prescindere dall'esaminare anche la condotta dell'altro e procedere dunque ad una valutazione comparativa, al fine di individuare se il comportamento censurato non sia solo l'effetto di una frattura coniugale gią verificatasi e possa, pertanto, considerarsi relativamente giustificato. Eventuali violazioni dei doveri coniugali dovranno, in tal caso, essere giudicate irrilevanti ai fini dell'addebitabilitą, sempre che si configurino come una reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto e non si traducano in una violazione nell'ambito familiare di regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza. Altrimenti, una trasgressione grave dei doveri coniugali, pur se determinata dal comportamento dell'altro coniuge, dovrą dal giudice essere valutata come autonoma violazione dei doveri e causa concorrente del deterioramento del rapporto coniugale, con conseguente dichiarazione di addebito (se richiesto) a carico di entrambi (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva rigettato le reciproche richieste di dichiarazione d'addebito per l'impossibilitą di stabilire con certezza quali delle due condotte coniugali si fosse posta come antecedente causale dell'altra).