(massima n. 2)
In tema di mezzi di prova, non sono inutilizzabili, ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen., gli atti compiuti e i documenti acquisiti in esito a verifica fiscale eseguita in violazione dell'art. 8 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU, 6 febbraio 2025, Italgomme Pneumatici S.r.l. c. Italia, anche in combinato disposto con gli artt. 6, par. 1 e 13 CEDU, in epoca anteriore all'adozione delle misure generali di adeguamento indicate dalla medesima decisione, che ha rilevato carenze sistemiche in ordine alle garanzie difensive per il contribuente nell'ambito degli accessi in locali destinati ad attività commerciali o professionali e delle verifiche effettuate "in loco" dall'amministrazione finanziaria. (In motivazione, la Cassazione ha affermato che la predetta pronuncia della Corte EDU non può essere qualificata come legge che stabilisce un divieto di acquisizione probatoria, né ha ad oggetto direttamente il regime di utilizzabilità delle prove, che presenta carattere eccezionale e di stretta interpretazione e, come tale, è rimesso alle scelte discrezionali del legislatore). (Dichiara inammissibile, Trib. Libertà Lecce, 19/05/2025)