(massima n. 1)
L'inutilizzabilitą di una prova non impedisce che, in base ad essa, sia iscritta una notizia di reato, né preclude lo svolgimento dell'attivitą investigativa conseguente, in quanto le prove illegittimamente acquisite non possono essere poste a fondamento della decisione sul fatto controverso, ma le informazioni da esse desumibili, salvo diversa e specifica previsione, possono essere utilizzate per la ricerca di altre prove valide. (Fattispecie in cui dati indistintamente estrapolati dalla copia forense di alcuni dispositivi elettronici, che il ricorrente assumeva essere inutilizzabili, erano stati posti a base dell'iscrizione di una nuova notizia di reato a carico dell'indagato, con lo svolgimento di successive indagini nei suoi riguardi). (Dichiara inammissibile, Trib. Libertą Milano, 01/04/2025)