(massima n. 1)
È inammissibile il motivo nuovo di ricorso, presentato ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di ricorso originario, operando la preclusione prevista dall'art. 167 disp. att. e trans. cod. proc. pen. pur nell'ipotesi in cui la deduzione riguardi l'inutilizzabilità di prove acquisite illegittimamente, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 191, comma 2, cod. proc. pen., posto che occorre pur sempre che l'eccezione sia proposta con l'atto di ricorso principale. (Fattispecie relativa alla inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche acquisite da altro procedimento in difetto dei presupposti di legge, dedotta solo come motivo nuovo). (Annulla in parte senza rinvio, Corte Appello Bari, 22/06/2021)