Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12423 del 23 gennaio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Il decorso del termine per il compimento delle indagini non può comportare l'invalidazione dell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, ma soltanto l'inutilizzabilità - ad istanza di parte - della prova acquisita attraverso tale atto. (Fattispecie in cui la Corte, nel cassare l'ordinanza impugnata che aveva annullato il decreto di sequestro emesso tardivamente, ha precisato che la verifica sull'utilizzabilità va effettuata non in termini assoluti, eliminando l'atto in via preventiva, ma è invece riservata al momento in cui l'atto di indagine sia concretamente utilizzato in sede cautelare o a fini probatori, con valutazione rimessa al giudice che, sulla base delle prove acquisite in forza di detto decreto, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte ritenga pregiudizievole). (Annulla in parte con rinvio, Trib. Libertà Bari, 13/09/2019)

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