(massima n. 1)
La capacitā a transigere cui fa riferimento l'art. 1966 c.c., quale aspetto della capacitā di agire, postula nel caso di transazione avente ad oggetto la determinazione dei confini tra due fondi, la proprietā del bene (salvo il caso di rappresentanza), sicché č nulla, per mancanza di causa (artt. 1325, 1418 c.c.) la transazione stipulata da un soggetto che, non essendo proprietario (o suo rappresentante), sia carente della capacitā di disporre dei diritti oggetto della lite e cosa di porre fine alla stessa mediante reciproche concessioni.