(massima n. 1)
In caso di sentenza penale di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), il termine di prescrizione biennale relativo ai diritti risarcitori previsto dall'art. 2947, co. 2, c.c., inizia a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza stessa. La mancata impugnazione tempestiva interrompe definitivamente il termine prescrizionale.