(massima n. 1)
In materia di risarcimento del danno derivante da reato, il termine di prescrizione ex art. 2947, comma 1, c.c., decorre dal momento in cui il danno alla vittima diviene oggettivamente percepibile e riconoscibile nella sua rilevanza giuridica, nonché suscettibile di essere collegato causalmente al fatto illecito, secondo il parametro dell'ordinaria diligenza e tenendo conto delle conoscenze scientifiche diffuse al tempo.