Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 31378 del 6 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattivitą della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma pił favorevole.

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