(massima n. 1)
Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sč sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilitą della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilitą all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento dei coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravitą, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.