(massima n. 1)
Nel contratto di assicurazione per conto di chi spetta, l'assicuratore non ha l'obbligo di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dal contraente circa l'adozione delle misure di sicurezza prescritte. L'assicuratore può legittimamente fare affidamento su tali dichiarazioni senza ulteriori adempimenti investigativi, e non è tenuto a riferire all'assicurato eventuali inadempimenti se ignora incolpevolmente la falsità delle dichiarazioni stesse.