Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 1643 del 23 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La cointestazione di un conto corrente bancario presume la contitolarità delle somme ivi depositate, ma tale presunzione può essere superata dalla prova contraria, anche mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.

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