(massima n. 1)
In caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, certificato dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia o attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, č consentita la redazione dell'atto in forma di documento analogico e il deposito dello stesso con modalitā non telematiche, ai sensi dell'art. 175-bis del codice di procedura penale.