(massima n. 1)
In tema di amministrazione straordinaria, l'azione revocatoria prevista dal combinato disposto degli artt. 67 l.fall. e 49 del d.lgs. n. 270 del 1999 si prescrive nel termine di cinque anni stabilito dall'art. 2903 c.c., con decorrenza dal momento in cui il programma di cessione dei beni aziendali è stato approvato, poiché il cit. art. 49 non fa alcun rinvio ai termini per promuovere tali azioni così come previsti dalla norma sopravvenuta di cui all'art. 69-bis, comma 1, l.fall., che non trova pertanto applicazione, neppure in via analogica, in quanto norma speciale.