Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16842 del 23 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 2903 c.c., l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto. Tale termine decorre dal giorno in cui dell'atto č stata data pubblicitā ai terzi, rendendo possibile il suo effettivo esercizio e producendo, conseguentemente, effetti estintivi dell'inerzia del titolare del diritto.

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