(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2903 c.c., l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto. Tale termine decorre dal giorno in cui dell'atto č stata data pubblicitā ai terzi, rendendo possibile il suo effettivo esercizio e producendo, conseguentemente, effetti estintivi dell'inerzia del titolare del diritto.