(massima n. 1)
In materia di separazione tra i coniugi, ai fini dell'accertamento dell'addebito, è rilevante il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio posto in essere da un coniuge, benché tollerato negli anni dall'altro; tuttavia, seppure la tolleranza non sia una «esimente oggettiva» può essere espressione di una sostanziale cessazione dell'affectio coniugalis e quindi della conversione del matrimonio in una protratta convivenza meramente formale, con la conseguenza dell'esclusione della rilevanza del comportamento in violazione, ai fini della valutazione di cui all'art. 151, secondo comma, c.c. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che non aveva censurato, ai fini dell'addebitabilità della separazione, le ventennali angherie della moglie poiché tollerate dal marito).