(massima n. 1)
Con riguardo alla fideiussione prestata da pił persone per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha soddisfatto il creditore acquista, da tale momento, il diritto di regresso contro gli altri fideiussori, per la loro rispettiva porzione (art. 1954 c.c.). La prescrizione di detto diritto di regresso, pertanto, inizia a decorrere dall'indicata data, indipendentemente dalla circostanza che il soddisfacimento del creditore sia intervenuto in corso di causa promossa per sentir accertare il regresso stesso, ed il relativo termine resta insensibile ad eventuali atti interruttivi che attengano al rapporto con il debitore principale o con un confideiussore diverso da quello contro cui viene esercitato il regresso, data la divisibilitą dell'obbligazione nei rapporti interni fra confideiussori e la conseguente inapplicabilitą del disposto dell'art. 1310 primo comma c.c., riguardante la diversa ipotesi della solidarietą nel debito o nel credito.