(massima n. 1)
Il confidejussore che nell'esercitare il regresso, ai sensi dell'art. 1954 c.c., nei confronti degli altri per il debito pagato, vuole ripartire la perdita derivante dall'insolvenza di uno di loro, ha l'onere di provare con qualsiasi mezzo, anche presuntivo — e perciò non necessariamente mediante l'esperimento inutile di un'azione di recupero del proprio credito — che al momento del predetto esercizio del regresso il patrimonio di un confidejussore era insolvibile.