(massima n. 1)
In materia di fideiussione, al regresso tra fideiussori ai sensi dell'art. 1954 c.c. e con riferimento all'estinzione della fideiussione per decadenza del creditore prevista dall'art. 1957 c.c. si applica il principio, dettato in tema di prescrizione, di cui all'art. 1310, terzo comma, secondo periodo, c.c. secondo cui il condebitore che rinunzia ad avvalersi degli effetti che da questa derivano in suo favore non ha regresso nei confronti degli altri debitori liberati in conseguenza della medesima; pertanto, il fideiussore che abbia pagato il debito pur non essendovi pił tenuto per la verificatasi decadenza ex art. 1957 c.c., da lui non eccepita, non ha regresso nei confronti degli altri fideiussori.