(massima n. 1)
Il fatto costitutivo del regresso del cofideiussore "solvens" verso gli altri fideiussori del medesimo debito (art. 1954 cod. civ.) č l'estinzione di esso, per effetto del depauperamento del proprio patrimonio oltre la propria quota, perché la "ratio" della predetta norma č volta ad impedire il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.