(massima n. 1)
Con riguardo alla fideiussione prestata da pił persone per un medesimo debitore ed un medesimo debito, il fideiussore che ha soddisfatto il creditore acquista il diritto di regresso contro gli altri fideiussori, per la loro rispettiva porzione, ai sensi dell'art. 1954 c.c. Tuttavia, l'azione di regresso esercitata nei confronti degli altri fideiussori non vale ad interrompere la prescrizione del credito che residua nei confronti del debitore principale, poiché tale azione ha ad oggetto un diverso diritto di credito che trova fondamento nel rapporto di solidarietą tra fideiussori, al quale resta estraneo il debitore principale, con conseguente inapplicabilitą dell'art. 1310 c.c. il quale, nel prevedere che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori hanno effetto per gli altri debitori, riguarda la diversa ipotesi della solidarietą nel debito (o nel credito).