(massima n. 1)
Il riconoscimento del privilegio accordato dall'art. 2751-bis n. 5 c.c. ai crediti delle societą ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti non richiede il superamento positivo della revisione, o la richiesta intesa ad ottenerla, previsti dal comma 3 bis dell'art. 82 del d.l. n. 69 del 2013, conv. dalla l. n. 98 del 2013, il quale fissa una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo, in favore di quelle societą od enti, da far valere nell'ambito della procedura di concordato preventivo.