Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 22066 del 31 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il mancato versamento da parte del datore di lavoro delle somme destinate al Fondo di previdenza complementare, se reclamato dal lavoratore, č assistito dal privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 1, c.c. Le somme cosė accantonate sono da considerarsi retribuzione, non essendo ancora intervenuto l'adempimento del vincolo di destinazione verso la previdenza.

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