(massima n. 1)
Il mancato versamento da parte del datore di lavoro delle somme destinate al Fondo di previdenza complementare, se reclamato dal lavoratore, č assistito dal privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 1, c.c. Le somme cosė accantonate sono da considerarsi retribuzione, non essendo ancora intervenuto l'adempimento del vincolo di destinazione verso la previdenza.