(massima n. 1)
Il credito vantato da una impresa per il corrispettivo di un contratto d'appalto d'opera non può beneficiare del privilegio previsto per le cooperative ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 5, c.c. Tale privilegio si applica esclusivamente ai crediti per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, come stabilito dalla giurisprudenza consolidata.