(massima n. 1)
Il divieto del patto commissorio previsto dall'art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché risulta colpito da nullitą non solo il patto specificamente descritto, ma qualunque tipo di convenzione che miri a conseguire il risultato concreto dell'illecita coercizione del debitore, la quale consista nella preventiva accettazione del trasferimento della proprietą di un bene come conseguenza della mancata estinzione di un debito.