(massima n. 1)
La decisione arbitrale non è censurabile per violazione del divieto del patto commissorio ai sensi dell'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., poiché il disposto dell'art. 2744 c.c., pur trattandosi di una norma imperativa, non esprime in sé un valore insopprimibile dell'ordinamento, ma è posto a tutela del patrimonio del contraente.